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Statuto comunale

Lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale nel rispetto dei principi che costituiscono limite inderogabile per espressa disposizione della legislazione in materia di ordinamento degli Enti Locali e di disciplina delle funzioni ad essi conferite, è il documento che definisce compiti e modalità di funzionamento dell'Ente comunale e delle sue istituzioni.

STATUTO

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I - IL COMUNE

 

  • Art. 1 (Il Comune)

  • Art. 2 (Il nome e il titolo)

  • Art. 3 (Descrizione ed uso dello stemma, del simbolo e del gonfalone) CAPO II - FINALITA' - PRINCIPI GENERALI

  • Art. 4 (Principio di Sussidiarietà)

  • Art. 5 (Organizzazione e informazione)

  • Art. 6 (Pari opportunità)

  • Art. 7 (Diritti di cittadinanza)

  • Art. 8 (Potestà regolamentare)

  • Art. 9 (Solidarietà internazionale)

  • Art. 10 (Cultura)

  • Art. 11 (Istruzione)

  • Art. 12 (Territorio e ambiente)

  • Art. 13 (Tutela delle acque pubbliche)

  • Art. 14 (Politiche sociali e sanitarie)

  • Art. 15 (Economia e lavoro)

 

CAPO III - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

 

  • Art. 16 (La sede comunale)

  • Art. 17 (Le funzioni)

  • Art. 18 (La realizzazione delle funzioni)

 

TITOLO II - STATUTO E REGOLAMENTI

 

CAPO I - LO STATUTO

 

  • Art. 19 (L'oggetto e i contenuti dello Statuto)

  • Art. 20 (Le modalità di adozione dello Statuto)

  • Art. 21 (L'interpretazione dello Statuto)

  • Art. 22 (La revisione dello Statuto) CAPO II - REGOLAMENTI

  • Art. 23 (I principi per l'adozione dei regolamenti)

  • Art. 24 (L'interpretazione dei regolamenti)

  • Art. 25 (Le informazioni e le forme di pubblicità)

 

TITOLO III - ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

 

CAPO I - GLI ORGANI

  • Art. 26 (Gli Organi istituzionali del Comune)

  • Art. 27 (Gli Organi titolari di uffici) Sez. I - Il Consiglio comunale

  • Art. 28 (Il Consiglio Comunale)

  • Art. 29 (Sessioni e convocazione)

  • Art. 30 (Linee programmatiche di mandato)

  • Art. 31 (Prima seduta e adempimenti)

  • Art. 32 (Validità delle sedute)

  • Art. 33 (Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale: elezioni)

  • Art. 34 (La pubblicità delle sedute consiliari e delle Commissioni)

  • Art. 35 (I diritti, i poteri e i doveri dei consiglieri comunali)

  • Art. 36 (Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale)

  • Art. 37 (La rimozione e la sospensione degli amministratori)

  • Art. 38 (Surrogazioni e supplenze dei consiglieri)

  • Art. 39 (Dimissioni da Consigliere Comunale)

  • Art. 40 (La responsabilità degli amministratori)

  • Art. 41 (Le competenze del Consiglio)

  • Art. 42 (Le Commissioni del Consiglio)

  • Art. 43 (Gruppi consiliari) Sez. II - Il Sindaco e la Giunta

  • Art. 44 (La composizione della Giunta)

  • Art. 45 (Incompatibilità per la carica di assessore)

  • Art. 46 (Divieto di incarichi e consulenze)

  • Art. 47 (Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta)

  • Art. 48 (Competenze della Giunta)

  • Art. 49 (L'Assessore e i suoi poteri)

  • Art. 50 (Competenze del Sindaco)

  • Art. 51 (Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

  • Art. 52 (Il Vice-Sindaco)

  • Art. 53 (Mozione di sfiducia)

  • Art. 54 (Dimissioni, impedimento, rimozione decadenza sospensione o decesso del Sindaco)

  • Art. 55 (Le firme sulle delibere di Giunta e di Consiglio)

 

TITOLO IV - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

CAPO I - Associazioni e Forme di Partecipazione

 

  • Art. 56 (La valorizzazione e la promozione della partecipazione)

  • Art. 57 (La valorizzazione delle associazioni)

  • Art. 58 (Gli organismi di partecipazione)

  • Art. 59 (Contributi alle associazioni) CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

  • Art. 60 (L'iniziativa e le proposte popolari)

  • Art. 61 (Le istanze, le proposte e le petizioni)

  • Art. 62 (L'iniziativa e le tipologie dei Referendum)

  • Art. 63 (Le modalità dei Referendum)

  • Art . 64 (Il Referendum provinciale)

  • Art. 65 (Il Referendum consultivo o abrogativo d'iniziativa popolare)

  • Art. 66 (Il Referendum e presa d'atto del Consiglio comunale)

  • Art. 67 (Il diritto d'informazione e di accesso e rapporti amministrazione-cittadini)

 

TITOLO V

 

PATRIMONIO, ATTIVITA' FINANZIARIA, CONTABILITA'

 

CAPO I - I beni comunali

 

  • Art. 68 (I beni comunali) CAPO II - Finanza e contabilità

  • Art. 69 (Le norme della finanza e della contabilità)

  • Art. 70 (Attività finanziaria del Comune)

  • Art. 71 (Bilancio annuale)

 

TITOLO VI

 

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO INTERNO E

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE

 

CAPO I - La revisione economico-finanziaria

 

  • Art. 72 (La revisione economico-finanziaria)

 

TITOLO VII

 

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI TITOLARI DI UFFICI

 

CAPO I - Ordinamento degli uffici e dei servizi

 

  • Art. 73 (Nucleo di valutazione)

  • Art. 74 (Sistemi informativi per i controlli)

  • Art. 75 (Principi fondamentali) CAPO II - Organi titolari di uffici

  • Art. 76 (Indirizzo politico - amministrativo - funzioni - responsabilità - controllo)

  • Art. 77 (I principi per l'organizzazione degli uffici e del personale)

  • Art. 78 (Il segretario comunale)

  • Art. 79 (Il vice - segretario comunale)

  • Art. 80 (Conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi )

  • Art. 81 (Le responsabilità del Segretario Comunale e dei direttivi) CAPO III - La gestione dei servizi pubblici

  • Art. 82 (La gestione dei servizi pubblici locali)

  • Art. 83 (Gestione dei servizi in economia)

  • Art. 84 (Qualità dei servizi pubblici)

 

TITOLO VIII

 

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA ED ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI

 

CAPO I - Rapporti con la Provincia

 

  • Art. 85 (I principi di collaborazione tra Comune e Provincia)

  • Art. 86 (La collaborazione alla programmazione)

  • Art. 87 (La collaborazione tra il Comune e la Provincia per la partecipazione dei cittadini e le convenzioni)

 

CAPO II - Organizzazione territoriale e forme associative

 

  • Art. 88 (Principi di cooperazione)

  • Art. 89 (Convenzioni)

  • Art. 90 (Forme Associative o Agenzie)

  • Art. 91 (Unione di comuni)

  • Art. 92 (Accordi di programma)

 

TITOLO IX

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

  • Art. 93 (Regolamenti)

  • Art. 94 (La deliberazione dello Statuto)

  • Art. 95 (Entrata in vigore)

TITOLO I

Disposizioni Generali

 

 

 

 

CAPO I - IL COMUNE

 

Art.1 (Il Comune)

 

    1. Il Comune di Cagnano Varano è l'Ente di autogoverno della comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico ed assicura la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e di controllo, in applicazione dei principi fondamentali previsti dallo Statuto e in conformità dei regolamenti di attuazione.

 

    1. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

 

    1. Il Comune ha autonomia statuaria, normativa, organizzativa, amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dello statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Ha potestà regolamentare, che esercita secondo le leggi vigenti ed in conformità ai principi del presente Statuto.

 

    1. Il Comune assume la tutela dei valori ambientali, storici, artistici, architettonici ed urbanistici presenti sul territorio come principio fondamentale ed ineliminabile di ogni atto amministrativo. Riconosce a tale principio valore non solo culturale, ma anche economico-sociale di promozione dell'intera comunità.

 

    1. Il Comune, di antica origine e di risaputa importanza storica, civile e religiosa, con innate tradizioni politiche e le tradizionali attività agricole, marinare e mercantili, ha vocazione moderna per le iniziative turistiche ed agrituristiche e promuove servizi idonei a soddisfare gli interessi sociali. Tutto ciò sempre nel rispetto dei valori affermati e ribaditi nel comma precedente.

 

    1. Il Comune attiva forme di gemellaggio con Comuni di Città italiane ed estere al fine di valorizzare i rapporti nazionali ed internazionali nell'interesse della propria collettività e nel rispetto delle sue radici storiche e si conforma alla Convenzione Europea per gli Enti locali.

 

Art.2 (Il nome e il titolo)

 

  1. Il Comune di Cagnano Varano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

  2. Il territorio di cui al precedente comma comprende:

  • Cagnano Varano capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;

  • Le frazioni di San Nicola Imbuti e Capojale;

  • Il territorio del Comune si estende per Ha 15.875 confinante con i Comuni di Sannicandro Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Carpino ed Ischitella.

  1. Il Comune può prevedere l’apertura di sportelli per l’erogazione di determinati servizi anche in altre località del suo territorio.

 

Art. 3 (Descrizione ed uso dello stemma, del simbolo e del gonfalone)

 

  1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello Stemma e del Gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1935.

 

  1. L'uso dello Stemma, del Gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

 

 

 

CAPO II - FINALITA' - PRINCIPI GENERALI

 

Art.4 (Principio di Sussidiarietà)

 

Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

 

Art. 5 (Organizzazione e informazione)

 

Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino e promuove le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini. Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori. Riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle proprie attività come premessa per una effettiva partecipazione popolare.

 

Art. 6 (Pari opportunità)

 

Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

 

Art. 7 (Diritti di cittadinanza)

 

Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione e all'handicap. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione dei

cittadini alla gestione dei servizi. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto, regolamento: i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cagnano Varano; i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; i cittadini italiani, stranieri, apolidi, maggiorenni ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.

 

Art. 8 (Potestà regolamentare)

 

I regolamenti di cui all’art. 42 del T.U., atti normativi approvati dal Consiglio comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

 

Art. 9 (Solidarietà internazionale)

 

Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione. Ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.

 

Art. 10 (Cultura)

 

Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le altre istituzioni culturali. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.

 

Art. 11 (Istruzione)

 

Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

 

Art. 12 (Territorio e ambiente)

 

Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per

l'abbattimento delle barriere architettoniche, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Predispone la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel centro storico prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso. Sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area collinare e le aree di pertinenza del Lago di Varano, tutela le aree agricole, le coltivazioni e le alberature.

 

Art. 13 (Tutela delle acque pubbliche)

 

Il Comune di Cagnano Varano riconosce il Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico; conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va attuata secondo le modalità di cui agli articoli del capo V ed art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

 

Art. 14 (Politiche sociali e sanitarie)

 

Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana. Concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore. Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario e a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

 

Art. 15 (Economia e lavoro)

 

Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'agricoltura, l'artigianato e le attività di supporto al turismo, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche. Agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e soggetti con handicap.

 

 

 

CAPO III - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Art. 16 (La sede comunale)

 

  1. La sede del Comune è sita in Via Aldo Moro.

 

  1. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli Organi riuniti in altra sede.

 

Art. 17 (Le funzioni)

 

  1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

 

  1. Il Comune esercita le funzioni mediante gli Organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

 

Art. 18 (La realizzazione delle funzioni)

 

  1. Per la realizzazione delle finalità il Comune provvede:

 

    1. alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale civile e culturale della comunità;

    2. alla cura e allo sviluppo razionale ed equilibrato dell'intero territorio e delle attività economiche-produttive innovative e abitative, riconoscendo valenza primaria alle attività turistiche per il mare e i corsi d'acqua, le coste e le pinete, il lago e i canali.

 

  1. Per la realizzazione delle sue funzioni il Comune in particolare:

 

    1. coopera con gli altri Enti locali, con la Provincia e con la Regione, secondo quanto stabilito con le leggi vigenti;

    2. concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

    3. partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali degli altri Enti locali, secondo la normativa regionale;

    4. si conforma ai criteri e alle procedure, stabiliti con legge regionale, nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio - economica e della pianificazione territoriale, in coordinamento con la Provincia ed eventualmente con altri Enti territoriali;

    5. valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale attraverso iniziative specifiche;

    6. sostiene e favorisce le attività svolte da associazioni, organizzazioni regolarmente costituite e operanti sul territorio nel campo sociale, culturale, sportivo e di volontariato;

    7. valorizza e promuove forme associative, cooperative, consortili, anche in forma mista pubbliche - private, che operano nei vari Settori delle attività economiche della città;

    8. assicura la gestione dei Servizi, il loro più ampio decentramento e la verifica periodica sulla loro corrispondenza in termini di efficienza, qualità ed economicità;

    9. provvede alla gestione dei Servizi e alla realizzazione degli interventi finalizzati allo sviluppo sociale ed economico anche attraverso il ricorso alle imprese private, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati;

    10. provvede ad ogni altra iniziativa occorrente alla tutela e garanzia degli interessi della comunità.

 

  1. Il Comune per la concreta realizzazione di tali finalità si caratterizza come Ente di regia, valorizzando e promuovendo le energie esterne al proprio apparato comunale, facendo delle iniziative imprenditoriali un momento importante anche per la gestione dei servizi pubblici.

 

  1. Il Comune è, inoltre, titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Svolge le proprie funzioni, anche attraverso le attività, che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

 

  1. Il Comune provvede altresì ad adottare iniziative idonee per la realizzazione dell'obiettivo delle pari opportunità uomo - donna.

 

 

 

TITOLO II

Statuto e Regolamenti

 

CAPO I - LO STATUTO

 

Art. 19 (L'oggetto e i contenuti dello Statuto)

 

  1. Il Comune adotta il proprio statuto, in osservanza alla legislazione vigente.

 

  1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, ove istituite. Lo statuto stabilisce, altresì, i principi per l'ordinamento dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

 

  1. Il Comune si conforma alla legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina nell'esercizio delle funzioni a esso conferite e ne enuncia espressamente i principi, che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.

 

Art. 20 (Le modalità di adozione dello Statuto)

  1. L'approvazione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

 

  1. Le sedute consiliari per l'approvazione dello Statuto dovranno avvenire in forma pubblica e con votazione palese.

 

Art. 21 (L'interpretazione dello Statuto)

 

1. Qualora sorgessero questioni interpretative sulle norme dello Statuto si adotteranno i canoni ermeneutici di cui all'art.12 delle preleggi del Codice Civile.

 

Art. 22 (La revisione dello Statuto)

 

  1. Con l’entrata in vigore del presente Statuto cessano l’applicazione delle norme del precedente Statuto.

  2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o per richiesta di cinque consiglieri comunali.

  3. Il Sindaco – Presidente del Consiglio cura l’invio a tutti i capigruppo consiliari delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

  4. Il consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla giunta l’esecuzione.

  5. Entro dodici mesi dalla data d’entrata in vigore del presente statuto, i responsabili degli uffici comunali provvedono ad una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell’entrata in vigore dello Statuto, al fine di proporne l’ abrogazione espressa, modificarle o adeguarle al nuovo ordinamento comunale.

  6. Il presente statuto entra in vigore il 30° (trentesimo) giorno a decorrere dalla pubblicazione della delibera di approvazione all’albo pretorio del Comune.

  7. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

 

 

CAPO II - REGOLAMENTI

 

Art. 23 (I principi per l'adozione dei regolamenti)

 

  1. Il Comune adotta Regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle Istituzioni e degli Organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni.

  2. I regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art.48 del D.Lgs 267/2000 sono adottati dal Consiglio comunale in seduta pubblica mediante l'esercizio del voto palese ed a maggioranza dei componenti presenti.

 

  1. I regolamenti sono pubblicati in base alle disposizioni degli artt. 124 e 134 del D.Lgs 267/2000.

 

  1. L'entrata in vigore è fissata dalla legge o dalle norme del regolamento che determina - per finalità di coordinamento - i termini di efficacia.

 

Art. 24 (L'interpretazione dei regolamenti)

 

1. Qualora insorgano questioni interpretative dei regolamenti, essi debbono essere interpretati, ai sensi dell'art.12 delle preleggi e delle disposizioni degli artt.1362 - 1371 del C.C., quali atti amministrativi.

 

Art. 25 (Le informazioni e le forme di pubblicità)

 

8. Il Comune si avvale, nelle forme di legge, della pubblicità a mezzo di Albo pretorio e del sito internet.

 

 

 

TITOLO III

Organi del Comune e loro attribuzioni

 

CAPO I - GLI ORGANI

 

Art. 26 (Gli Organi istituzionali del Comune)

 

  1. Sono Organi del Comune il Consiglio, il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

 

  1. Il Consiglio è Organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

 

  1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza, con funzioni esecutive e regolamentari.

 

  1. Il Sindaco è Organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

 

  1. Ciascun Organo è indipendente dall'altro e agisce in piena autonomia, salvo il coordinamento necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

 

Art. 27 (Gli Organi titolari di uffici)

  1. È Organo titolare di ufficio il Segretario comunale e il Vice-Segretario quando assolve alle funzioni di Segretario.

 

  1. Sono Organi titolari di uffici i dipendenti dirigenti o con funzioni apicali capo settore, in base alla legislazione vigente.

 

Sez. I - IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 28 (Il Consiglio Comunale)

 

  1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

 

  1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

 

  1. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Il C.C. è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresenta l'intera comunità. La presidenza del C.C. è attribuita a un consigliere comunale, nella prima seduta del Consiglio Comunale dopo gli adempimenti necessari per legge. In sede di prima attuazione,l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.

 

  1. Nel seno del Consiglio Comunale sono costituiti i gruppi consiliari e i capigruppo. Con il regolamento degli Organi è data articolata disciplina di funzionamento.

 

  1. Il bilancio dovrà prevedere apposito capitolo di finanziamento delle attività del Consiglio Comunale nelle sue forme ed articolazioni.

 

Art. 29 (Sessioni e convocazione)

 

  1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie d’urgenza.

 

  1. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

 

  1. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

 

  1. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso

scritto può prevedere una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

 

  1. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

 

  1. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

 

Art. 30 (Linee programmatiche di mandato)

 

  1. Entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.

 

  1. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

 

Art. 31 (Prima seduta e adempimenti)

 

  1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, e si tiene entro dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

 

  1. Tale seduta si svolge sotto la Presidenza del Sindaco e adempie gli obblighi seguenti:

 

    1. convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;

    2. giuramento del Sindaco;

    3. nomina e formalizzazione di capi-gruppo consiliari;

    4. comunicazione del Sindaco della nomina della giunta e del vice Sindaco;

    5. nomina commissione elettorale comunale;

    6. elezione Presidente del Consiglio.

 

  1. La seduta è pubblica. Alla seduta partecipano i Consiglieri Comunali delle cui cause ostative si discute.

 

  1. Le delibere del Consiglio Comunale sono firmate dal Presidente e dal Segretario Comunale.

 

Art. 32 (Validità delle sedute)

 

  1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco o colui il quale presiede la seduta.

  2. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.

 

  1. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongono particolari modalità di votazione.

 

  1. Ai lavori del Consiglio partecipano senza diritto di voto gli Assessori Comunali esterni, che non siano consiglieri.

 

Art. 33 (Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale: elezioni)

 

  1. Il Consiglio Comunale elegge, nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

  1. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il Consigliere che ottiene i due terzi dei voti dei componenti assegnati al Comune. In caso di esito negativo si procede ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati al Comune. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta e convocata dal Sindaco sino alla elezione del Presidente del Consiglio.

 

  1. Alla elezione del Vice Presidente del Consiglio si procede subito dopo l'elezione del Presidente in un'unica votazione. Risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti, in caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età. Ciascun componente vota per un solo candidato.

 

  1. Gli assessori non possono assumere la carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio.

 

  1. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente, oltre che per i casi di sospensione e decadenza di cui all'art.59 del D.L.vo 267/2000, cessano dalla carica in caso di dimissioni o revoca.

 

  1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati singolarmente per gravi e comprovati motivi su proposta sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio per il Presidente; con le stesse modalità, ma a maggioranza semplice dei voti, per il Vice Presidente. L'approvazione della mozione comporta la cessazione della carica del Presidente o del Vice Presidente. Contestualmente l'elezione delle nuove funzioni nella medesima seduta con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3. La seduta per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal Vice Presidente o dal Sindaco.

 

  1. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 34 (La pubblicità delle sedute consiliari e delle Commissioni)

 

  1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento degli Organi.

 

  1. Sono anche pubbliche le sedute delle Commissioni permanenti o speciali, salvo i limiti posti dal regolamento degli Organi e dalle leggi vigenti.

 

  1. Della convocazione è data pubblicità nelle forme di legge e dello Statuto.

 

Art. 35 (I diritti, i poteri e i doveri dei consiglieri comunali)

 

  1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle eventuali sue aziende o enti o società dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso e copia degli atti utili all'espletamento del loro mandato, secondo i criteri definiti dal regolamento.

 

  1. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati. Inoltre essi hanno diritto di ottenere da parte del Presidente del C.C. una adeguata e preventiva informazioni sulle questioni sottoposte all'organo.

 

  1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta di competenza del Consiglio comunale. Essi hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento degli Organi.

 

  1. Il consigliere comunale che non partecipi a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giusta causa o giustificato motivo decade dalla carica. La decadenza è pronunziata a maggioranza dei partecipanti al consiglio, che procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della lista dello stesso consigliere decaduto, a seguito di O.d.G. specifico predisposto dal Sindaco – Presidente del Consiglio, il quale comunica al consigliere che sarà dichiarato decaduto, affinché questi giustifichi il suo comportamento, partecipandolo della seduta di cui si discute della decadenza.

 

  1. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio dello loro funzioni sono stabilite dalla legge.

 

  1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in processi ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente.

 

Art. 36 (Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale)

 

  1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art.141del D.Lgs 267/2000.

  2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

 

Art. 37 (La rimozione e la sospensione degli amministratori)

 

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

 

  1. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

 

  1. Sono fatte salve le disposizioni dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 38 (Surrogazioni e supplenze dei consiglieri)

 

  1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

 

  1. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

 

  1. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

 

  1. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

 

Art. 39 (Dimissioni da Consigliere Comunale)

 

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma della legge vigente.

 

Art. 40 (La responsabilità degli amministratori)

 

  1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

  2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano degli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

 

  1. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni, nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

 

  1. La responsabilità si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

 

  1. La prescrizione del diritto al risarcimento di cui al comma tre se maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

 

  1. La responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti comunali si verifica anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi dal Comune.

 

  1. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

 

  1. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

 

  1. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

 

  1. Nel caso in cui al comma precedente i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

 

Art. 41 (Le competenze del Consiglio)

 

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente gli atti elencati nell'art. 42 del D.Lgs 267/2000. Salvo espresse e specifiche norme di legge.

 

Art. 42 (Le Commissioni del Consiglio)

  1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

 

  1. Le Commissioni sono permanenti o speciali.

 

  1. Sono Commissioni permanenti quelle relative alla competenza delle materie assegnate ai singoli assessorati. Il numero di tali Commissioni è determinato dall'apposito Regolamento del Consiglio Comunale.

 

  1. Sono Commissioni speciali quelle che possono essere costituite di volta in volta a seconda delle esigenze del Consiglio comunale per condurre studi su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune. Il Consiglio può scegliere i componenti anche al di fuori del proprio seno.

 

  1. Le Commissioni permanenti sono presiedute da un membro del Consiglio comunale eletto nel proprio seno a maggioranza dei voti dei componenti presenti in seduta. Egli dura in carica per l'intera durata del mandato elettorale e può essere revocato con le stesse procedure di voto. Ove ricorrano le condizioni si possono eleggere anche i Vice-Presidenti di Commissione permanente.

 

  1. Le Commissioni speciali possono essere presiedute anche dal Sindaco o dagli Assessori, allorché se ne valutino le esigenze, le opportunità e la convenienza di buona amministrazione.

 

  1. Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.

 

  1. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

 

  1. Sono fatte salve le Commissioni speciali previste per legge.

 

  1. Le Commissioni permanenti e speciali in fase istruttoria e prima dell'adozione delle loro determinazioni convocano le associazioni previste dallo Statuto ai fini della consultazione in relazione al loro contributo di esperienza e di proposta nelle specifiche materie oggetto della trattazione.

 

  1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.

 

  1. Nella commissione d'indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi presenti in Consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.

 

  1. La relazione è sottoposta all'esame del Consiglio nei termini assegnati in sede di nomina della Commissione per le valutazioni di competenza.

 

  1. Le commissioni ispettive e di controllo hanno carattere temporaneo. La presidenza di dette commissioni spetta ad un rappresentante della minoranza del Consiglio, per maggiore garanzia di trasparenza democratica.

Art. 43 (Gruppi consiliari)

 

  1. I Consiglieri Comunali in carica debbono appartenere ad un gruppo del Consiglio Comunale. Un gruppo del Consiglio Comunale dovrà essere costituito da almeno 2 componenti ed il capogruppo dovrà essere designato con atto formale sottoscritto da tutti i componenti del gruppo ad eccezione delle liste che hanno ottenuto un solo Consigliere.

 

  1. Entro 15 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio Comunale, ciascun gruppo elegge il capogruppo e lo comunica per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale.

 

  1. Fino all’elezione del capogruppo, tali funzioni sono svolte dal componente che ha riportato nelle elezioni la cifra individuale più alta di consensi.

 

  1. I Consiglieri che durante il mandato si trovino in condizioni di non poter formare un gruppo consiliare secondo le modalità del precedente comma, costituiscono il gruppo misto, che può essere composto anche da un solo consigliere.

 

  1. Il regolamento dovrà prevedere la conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, e le relative attribuzioni nonché le forme e le modalità di consegna ai gruppi di materiale e corrispondenza.

 

 

Sez. II - IL SINDACO E LA GIUNTA

 

Art. 44 (La composizione della Giunta)

 

  1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari al massimo stabilito dalla legge.

 

  1. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere nel numero massimo di 2.

 

Art. 45 (Incompatibilità per la carica di assessore)

 

  1. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

 

  1. La stessa incompatibilità di cui alla prima parte del precedente comma è stabilita anche per gli assessori.

 

Art. 46 (Divieto di incarichi e consulenze)

 

  1. Agli assessori, ma anche al Sindaco e ai consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o presso enti ed istituzioni o società dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

 

  1. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determino la ineleggibilità, devono essere presentate le

dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida dell'elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

 

Art. 47 (Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta)

 

  1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio. Egli ed il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

 

  1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

 

  1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare.

 

  1. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedente ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

 

  1. Il Sindaco, presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

 

  1. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

 

Art. 48 (Competenze della Giunta)

 

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti non rientranti ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs 267/2000, nelle funzioni dei dirigenti, che non siano riservati al consiglio e non rientrano nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale e ai responsabili dei settori - servizi comunali.

 

  1. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

 

  1. La giunta , in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

 

  1. propone al consiglio i regolamenti;

  2. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei settori e servizi comunali;

  3. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

  4. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

  5. modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

  6. provvede ad impartire le linee di indirizzo per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

  7. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

  8. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

  9. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando espressamente attribuite dalla legge dallo statuto ed altro organo;

  10. approva gli accordi di contrattazione decentrata;

  11. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

  12. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;

  13. determina sentito il collegio dei revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

  14. approva il Piano Assegnazione Obiettivo;

  15. autorizza la resistenza in giudizio, ed individua il funzionario deputato alla nomina di un difensore di fiducia.

 

Art. 49 (L'Assessore e i suoi poteri)

 

1. L'Assessore firma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del Sindaco e sempreché l'obbligo della firma non sia assegnato dallo Statuto o dal regolamento al Segretario comunale o ad altri dipendenti.

 

Art. 50 (Competenze del Sindaco)

 

  1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune sia dal punto di vista politico, sia da quello amministrativo. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale e dell'apparato burocratico del Comune.

 

  1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e regolamenti comunali e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

 

  1. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

 

  1. Il Prefetto si sostituisce al Sindaco quando questi, previa diffida, non adempia agli obblighi di convocazione del Consiglio per la prima seduta.

  2. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

 

  1. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

 

  1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle norme di legge, del presente statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

Art. 51 (Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

 

1 Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovraintende:

 

  1. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale e di statistica;

 

  1. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

 

  1. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

 

  1. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

 

  1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

 

  1. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2°.

 

  1. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

 

  1. Il Vice-Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo in caso di assenza o di impedimento del Sindaco.

  2. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

 

  1. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

 

  1. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

 

  1. In forza della legislazione vigente, al Sindaco spetta l'obbligo d'informazione d'urgenza della popolazione su situazioni di calamità naturali, in quanto massima autorità territoriale per competenza relativa alla Protezione Civile. Egli, per le esigenze del caso, dispone verso tutti gli organi attivi dipendenti dallo Stato.

 

Art. 52 (Il Vice-Sindaco)

 

  1. Il Vice-Sindaco è un componente della Giunta nominato dal Sindaco insieme agli altri componenti dello stesso organo.

 

  1. Il Vice-Sindaco, oltre a svolgere le funzioni del Sindaco, in base alla legge e allo statuto, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e ss. mm. ed ii.

 

Art. 53 (Mozione di sfiducia)

 

  1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

 

  1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più un dei componenti assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa a discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede secondo legge allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 

Art. 54 (Dimissioni, impedimento, rimozione decadenza sospensione o decesso del Sindaco)

 

  1. In caso di dimissioni per qualsiasi causa, anche tecnica, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio e si provvede secondo la legislazione vigente nel tempo.

 

  1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione. Fino alla scadenza di detto termine le dimissioni possono essere revocate dallo stesso Sindaco.

  2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

 

Art. 55 (Le firme sulle delibere di Giunta e di Consiglio)

 

  1. Le firme obbligatorie sulle delibere di Giunta e di Consiglio competono al Sindaco – Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale.

 

  1. Le firme obbligatorie sulle delibere del Consiglio spettano al Presidente ed al Segretario comunale.

 

  1. Il Vice-Sindaco ed il Vice- Presidente firmano in vece del Sindaco o del Presidente quando ne svolgono le funzioni in caso di assenza o impedimento.

 

 

 

TITOLO IV

Forme di partecipazione popolare

 

CAPO I - ASSOCIAZIONI E FORME DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 56 (La valorizzazione e la promozione della partecipazione)

 

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, secondo le modalità e i criteri stabiliti con regolamento comunale.

 

Art. 57 (La valorizzazione delle associazioni)

 

  1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, accesso ai servizi e alle strutture comunali, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

 

  1. Il Comune istituisce l'Albo ai soli fini di accertamento e statistica delle libere forme associative e del volontariato per le finalità di cui al comma precedente.

 

  1. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari e di legge.

 

  1. La Giunta valuterà dei requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'Amministrazione vorrà disporre con delibera del Consiglio.

 

  1. L'esecutività delle decisioni - sotto forma di atti di indirizzo, di cui alle norme del presente articolo, spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.

 

Art. 58 (Gli organismi di partecipazione)

  1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

 

  1. Tali organismi - denominati consulte - possono essere costituiti, assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

  1. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

 

  1. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

 

  1. Tali organismi di partecipazione possono anche essere strutturati in forma di Consulta.

 

Art. 59 (Contributi alle associazioni)

 

  1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

 

  1. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

 

  1. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

 

  1. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

 

CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

Art. 60 (L'iniziativa e le proposte popolari)

 

  1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio comunale, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

 

  1. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 giorni dalla ricezione in Segreteria, secondo quanto previsto dal regolamento, e nei successivi 30 giorni garantisce la risposta.

 

Art. 61 (Le istanze, le proposte e le petizioni)

 

  1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze.

 

  1. Per le proposte e le petizioni singole ed associate le formalità sono definite con regolamento.

  2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

 

  1. Le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.

 

  1. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate dalla Giunta e/o dal Consiglio comunale è data risposta scritta a cura degli Uffici competenti; con regolamento è disciplinata la materia.

 

  1. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati entro 30 giorni dalla registrazione a protocollo.

 

  1. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio Comunale, secondo la disciplina del regolamento degli Organi.

 

  1. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere sono conservati originali e copie negli archivi secondo le disposizioni di legge.

 

Art. 62 (L'iniziativa e le tipologie dei Referendum)

 

  1. Sono previsti Referendum consultivi ad iniziativa della Giunta comunale approvati con la maggioranza dei 2/3 del Consiglio comunale.

 

  1. Sono altresì previsti Referendum consultivi ad iniziativa di 1/5 di Consiglieri comunali che lo propongono e che venga approvato con la maggioranza dei 2/3 del Consiglio comunale.

 

  1. Sono previsti anche Referendum ad iniziativa dei cittadini aventi diritto al voto per il Consiglio comunale.

 

  1. Possono essere previsti Referendum di due ordini:

 

  • generali;

 

  • speciali.

 

  1. Sono Referendum generali quelli che interessano la totalità dei cittadini.

 

Art. 63 (Le modalità dei Referendum)

 

  1. I Referendum si possono svolgere mediante il sistema dell'urna, utilizzando le criteriologie delle sezioni e dei seggi elettorali per le consultazioni amministrative.

 

  1. Tali modalità sono scelte in base a valutazioni di opportunità che farà il Consiglio comunale su proposta del Sindaco.

 

  1. Il regolamento disciplina in dettaglio i criteri e i termini di tali modalità.

 

Art. 64 (Il Referendum provinciale)

  1. Allorché il Consiglio provinciale indice Referendum sul territorio, il Comune di Cagnano Varano mette a disposizione strutture e mezzi necessari.

 

  1. La Provincia assicurerà la congrua copertura finanziaria.

 

Art. 65 (Il Referendum consultivo o abrogativo d'iniziativa popolare)

 

  1. È previsto Referendum consultivo generale o abrogativo, richiesto con firma autentica, del 10% dei cittadini elettori per il Consiglio comunale.

 

  1. Sono escluse dal Referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali nonché ai tributi locali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale, cioè quelle sulle quali il Comune può disporre con decisione dei propri Organi ad eccezione del piano regolatore generale e degli altri piani attuativi.

 

  1. Il Referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali o comunali.

 

  1. La proposta di Referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 30 giorni dalla ricezione dal Comitato del Referendum stesso, la discute in Giunta che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 30 giorni successivi.

 

  1. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del Referendum nei 20 giorni successivi.

 

  1. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione del Consiglio comunale.

 

  1. All'onere finanziario per le spese comportate dal Referendum, l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

 

Art. 66 (Il Referendum e presa d'atto del Consiglio comunale)

 

  1. Sui risultati dei Referendum è tenuta specifica seduta consiliare per dibatterne il contenuto ed adottare le decisioni del caso nell'interesse della comunità locale.

 

  1. Nel caso il Consiglio comunale decida di non prendere atto dell'esito referendario, la decisione va assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

 

Art. 67 (Il diritto d'informazione e di accesso e rapporti amministrazione-cittadini)

 

  1. Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati - di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

 

  1. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione - mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi - conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.

 

  1. Il Comune garantisce - mediante il regolamento - ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e

provvedimenti che comunque li riguardino, propedeuticamente ed in tempo utile prima delle decisioni dell'Amministrazione.

 

  1. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'auto-certificazione.

 

  1. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato e dalle associazioni in genere, anche mediante mezzi informatici.

 

  1. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

 

 

 

TITOLO V

Patrimonio, Attività Finanziaria, Contabilità

 

CAPO I - I BENI COMUNALI

 

Art. 68 (I beni comunali)

 

  1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

 

  1. I beni patrimoniali sono disponibili ed indisponibili; il loro regime è regolato dalle leggi vigenti.

 

  1. Con delibera del Consiglio comunale se ne definisce la destinazione.

 

  1. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

 

  1. Il Consiglio Comunale decide la destinazione dei beni, con il piano delle Alienazioni e valorizzazioni e la loro sdemanializzazione eventuale.

 

CAPO II - FINANZA E CONTABILITA'

 

Art. 69 (Le norme della finanza e della contabilità)

 

  1. Le materie relative alla finanza e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

 

  1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

 

  1. Il Comune, in conformità delle vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

  2. L'approvazione del bilancio di previsione, sia in prima che in seconda convocazione e successive, deve avvenire con il quorum previsto per la validità delle sedute.

 

Art. 70 (Attività finanziaria del Comune)

 

  1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilità per legge o regolamento. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

 

  1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce , sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte tasse e tariffe.

 

  1. La podestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Funzionario Responsabile del tributo.

 

  1. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

 

Art. 71 (Bilancio annuale)

 

  1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

 

  1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal C.C. nei termini di legge, osservando i principi della universalità ,unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

 

 

 

TITOLO VI

Revisione economico - finanziaria Controllo di gestione

Controllo interno Nucleo di valutazione

CAPO I - LA REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. 72 (La revisione economico-finanziaria)

 

1. Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei Revisori dei conti.

 

  1. Esso dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

 

  1. Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

 

  1. Il Collegio dei revisori partecipa, ove invitato formalmente dal Sindaco, alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale.

 

6 Il Collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

 

  1. collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

 

  1. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

 

  1. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

 

  1. Nella stessa relazione il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

 

  1. Il Collegio dei revisori risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

 

  1. Al Collegio dei revisori dei Conti spetta il compenso previsto dallo specifico regolamento, in conformità dell'art.6-quinquies della legge 15 marzo 1991, n.80 di conversione del D.L. 12.1.91, n.6.e ss.mm.ed ii.

 

  1. È compito del revisore, altresì, controllare la gestione mediante le verifiche della contabilità economica.

 

 

 

TITOLO VII

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici e attribuzioni degli organi titolari di uffici

CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

Art. 73 (Nucleo di valutazione interno)

  1. I Funzionari direttivi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono proposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile.

 

  1. All'inizio di ogni anno, i Funzionari direttivi presentano al Segretario Comunale, e questi al Sindaco, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

  1. E' istituito, presso il Comune, il "nucleo di valutazione interno" con il compito di verificare mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, i risultati della gestione. Il nucleo di valutazione determina annualmente, anche su indicazione della Giunta Comunale, i parametri di riferimento del controllo.

 

  1. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativo. A esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica, apposito personale.

 

  1. Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale che lo presiede e da due soggetti esterni all’Amministrazione Comunale o in alternativa da 3 componenti esterni, esperti in tecniche di valutazione, contabilità e controllo di gestione riconducibili alle attività del Comune e sono nominati dal Sindaco.

 

  1. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici comunali. Si avvale, altresì, dei dati attinenti alle risorse impiegate, alle strutture ed ai servizi resi dalle unità organizzative. Il nucleo di valutazione riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività agli organi di governo del Comune.

 

Art. 74 (Sistemi informativi per i controlli)

 

1. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti: sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione; sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività-presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità); sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale; sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti; sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione; sistemi e procedure di contabilità analitica.

 

Art. 75 (Principi fondamentali)

 

  1. Il Comune basa la propria attività amministrativa sui principi di:

 

    1. legalità, nel senso che si conforma alla Costituzione, alle normative della Unione Europea, alle leggi dello Stato e della Regione;

    2. imparzialità, intesa quale composizione equilibrata degli interessi pubblici e privati, attraverso l'individuazione nel procedimento degli interessi stessi da

valutare; buon andamento, inteso nel senso che l'azione amministrativa venga svolta secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità; semplificazione dei procedimenti, nel senso di coinvolgere direttamente gli interessati al procedimento; pubblicità e trasparenza, che si attuano attraverso l'informazione e la libertà di accesso da parte dei cittadini liberi ed associati agli atti comunali.

 

CAPO II - ORGANI TITOLARI DI UFFICI

 

Art. 76 (Indirizzo politico - amministrativo - funzioni - responsabilità - controllo)

 

  1. Nell'ambito delle linee programmatiche degli indirizzi generali di governo del Sindaco discusse ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ad essi spettano, in particolare:

 

    1. le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

    2. la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

    3. la individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i Settori di livello di funzioni dirigenziali apicali;

    4. la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

    5. le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; gli altri atti indicati dalle Leggi, dallo Statuto, dal Regolamento.

 

  1. Ai Funzionari direttivi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

 

  1. Il Sindaco - per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 precedente nel caso in cui il funzionario si sia reso inadempiente - può avvalersi di altro Capo Settore al quale delegare, in forma speciale tali compiti, oppure delegare tali compiti al Segretario Comunale, anche in via generale.

 

Art. 77 (I principi per l'organizzazione degli uffici e del personale)

 

  1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti:

 

    1. il regolamento dei concorsi e delle assunzioni del personale e la relativa dotazione organica;

    2. l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell'Ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

 

  1. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a considerare che il rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune è disciplinato dal Capo I Titolo II, del

libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate. Anche i rapporti individuali di lavoro e d'impiego sono regolati contrattualmente. E' in facoltà del Sindaco ricoprire - intuitu personae - i posti dei responsabili degli uffici e dei servizi - sia da inserire in pianta organica o fuori pianta organica, nonché quelli di supporto alla attività del Sindaco e della Giunta, in base alla legislazione vigente. In ogni caso sul rapporto di lavoro del personale del Comune trovano applicazione tutti gli istituti previsti dal decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le norme di organizzazione, di accesso, di mobilità, di diritti sindacali, di pari opportunità, di congedo straordinario e di aspettativa, di collocamento a riposo, le sanzioni disciplinari, il collegio arbitrale, ecc.. che dovranno conformarsi ai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

 

  1. Le norme del presente articolo s'applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

 

  1. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti il Comune provvede, osservando i criteri di legittimità, imparzialità e buon andamento stabiliti dall'art.97 della Costituzione italiana.

 

Art. 78 (Il segretario comunale)

 

  1. Il Segretario Comunale è nominato o revocato - con atto monocratico del Sindaco - entro 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco stesso; decorso tale termine il Segretario Comunale si intende confermato.

 

  1. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Sindaco, che lo nomina. Egli cessa dalla carica automaticamente con il cessare del mandato del Sindaco.

 

  1. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale.

 

  1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

 

  1. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dalla legge vigente, contestualmente al provvedimento di nomina può conferire anche ulteriori funzioni come previsto dall’art. 97 T.U.

 

  1. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Funzionari direttivi e ne coordina l'attività.

 

  1. Il Segretario Comunale, inoltre:

 

    • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

    • può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

    • presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali o Funzionari direttivi;

    • adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie, secondo le norme del regolamento;

    • sovrintende ai servizi, che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto;

    • ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune, adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;

    • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

 

  1. Il Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

 

Art. 79 (Il vice - segretario comunale)

 

  1. E' previsto lo svolgimento delle funzioni di Vice-Segretario Comunale dell'Ente.

 

  1. In particolare la funzione di Vice-Segretario Comunale è assegnata - di norma - a Funzionari direttivi rivestenti la titolarità di un Settore per coadiuvare il Segretario Comunale e per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. La funzione di Vice-Segretario Comunale è conferita o revocata dal Sindaco, con proprio decreto, ai sensi della legge vigente. Al personale avente i medesimi requisiti per partecipare alla Selezione per i posti di Segretario Comunale.

 

Art. 80 (Conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi)

 

  1. Nel rispetto del metodo della programmazione è istituita la conferenza delle qualifiche apicali, convocata e presieduta dal Segretario Comunale mensilmente.

 

  1. Le attribuzioni di tale conferenza sono di programmazione del lavoro e di controllo e verifica delle attività e dei servizi.

 

  1. Qualora il Segretario Comunale non provvede è sostituiti d'imperio dal Sindaco.

 

Art. 81 (Le responsabilità del Segretario Comunale e dei direttivi)

 

  1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del settore e del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

 

  1. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

  2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

 

CAPO III - LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

 

Art. 82 (La gestione dei servizi pubblici locali)

 

  1. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

 

  1. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

 

  1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali sia di rilevanza industriale che privi di rilevanza industriale;

 

Art. 83 (Gestione dei servizi in economia)

 

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono - di norma- disciplinati da appositi regolamenti.

 

Art. 84 (Qualità dei servizi pubblici)

 

  1. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità, che promuovono il miglioramento, della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

 

  1. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata Stato, Regione, Autonomie Locali.

 

  1. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate al supporto di apposita struttura organizzativa. E' ammesso il ricorso a una soggetto privato, di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

 

  1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

 

 

 

TITOLO VIII

Forme della collaborazione tra Comune e Provincia ed altri Enti ed Istituzioni

CAPO I - RAPPORTI CON LA PROVINCIA

 

Art. 85 (I principi di collaborazione tra Comune e Provincia)

 

  1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

 

  1. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

 

Art. 86 (La collaborazione alla programmazione)

 

  1. Il Comune produce istanza annualmente in previsione della predisposizione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione in ottemperanza della legge regionale.

 

  1. Le proposte del Comune sono inoltrate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

 

Art. 87 (La collaborazione tra il Comune e la Provincia per la partecipazione dei cittadini e le convenzioni)

 

1. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

 

CAPO II - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

 

Art. 88 (Principi di cooperazione)

 

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

 

Art. 89 (Convenzioni)

 

  1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

 

  1. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, quando la competenza non sia della Giunta, del Sindaco e/o degli organi burocratici.

 

  1. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

  2. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare tipo.

 

  1. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

 

Art. 90 Forme Associative o Agenzie

 

  1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di forme associative o agenzie tra enti per realizzare e gestire uno o più servizi l'esercizio di funzioni rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e, parimenti, non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nel precedente articolo. Alle forme associative o agenzie possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alla quali sono soggetti.

 

  1. La convenzione, oltre al contenuto prescritto al comma precedente prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali della forme associative o agenzia negli albi pretori degli enti contraenti.

 

  1. Il Consiglio Comunale - a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente alla convenzione, approva lo statuto della forma associativa o agenzia che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze dei corrispondenti organi e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi corrispondenti.

 

  1. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea delle forme associative o agenzie è composta dai rappresentanti degli associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

 

  1. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

 

  1. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di forme associative o agenzie per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

 

  1. Alle forme associative o agenzie, che gestiscono attività, aventi rilevanza economica e imprenditoriale, alle forme associative o agenzie creati per la gestione dei servizi

sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Alle forme associative o agenzie si applicano le norme dettate per gli enti locali.

 

  1. Le forme associative o agenzie assumono carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo in questione.

 

Art. 91 (Unione di comuni)

 

  1. Il Comune può aderire ad unioni di comuni che sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

 

  1. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

 

  1. Lo statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'unione e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

 

  1. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

 

  1. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essi affidati.

 

Art. 92 (Accordi di programma)

 

  1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

 

  1. L'accordo prevede, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

 

  1. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

 

  1. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è

approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui alla legislazione vigente, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune.

 

  1. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere approvata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

 

  1. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

 

  1. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, dai funzionari responsabili dei settori tecnici degli Enti partecipanti, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

 

  1. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del comune.

 

  1. L'accordo di programma, oltre alle finalità perseguite, prevede in particolare di: determinare i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti; assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

 

  1. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

 

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 93 (Regolamenti)

 

  1. Il Comune emana regolamenti a mezzo di deliberazioni consiliari o giuntali: nelle materie ad esse demandate dalla legge o dallo Statuto; in tutte le altre materie di competenza comunale;

  2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto della suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

 

  1. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari, emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

 

  1. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori, che la sottoscrivono in numero almeno pari al 20% del corpo elettorale.

 

  1. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

 

  1. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo le norme di legge vigente.

 

  1. Ai fini interpretativi, s'applicano le norme dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile e degli articoli da 1362 a 1371 del codice civile stesso.

 

  1. Per effetto di legge superveniente le norme regolamentari decadono se in contrasto con le leggi dello Stato vigenti attualmente e quelle che saranno emanate successivamente.

 

Art. 94 (La deliberazione dello Statuto)

 

  1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di 2/3 dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in maniera uniforme su identico testo.

 

  1. Le disposizioni di cui al precedente 1 º comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

 

  1. Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

 

  1. Esso è, altresì, affisso all'Albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

 

Art. 95 (Entrata in vigore)

 

1. Il presente Statuto - approvato nelle forme di legge - entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione contestualmente alla pubblicazione della delibera che ne ha disposto l’approvazione all'Albo Pretorio del Comune.



Ultimo aggiornamento 28/02/2019

 

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