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Imposta municipale propria IMU 2020 del 03/06/2020

 

Data 03.06.2020

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2020


Calcolo IMU 2020






 

 

Per l'anno 2020 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2020

SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2020

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2020. In tal caso si consiglia al contribuente di verificare eventuali variazioni di aliquote che il Comune dovesse apportare entro i termini previsti (attualmente del 31 luglio).

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e di TASI per l’intero anno 2019 (circolare n. 1/DF del 18/03/2020).

 Chi versa dopo tale data è soggetto a sanzione.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”.

 

QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

La Legge n. 160/2019 stabilisce che nel 2020 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Di conseguenza:

per gli immobili classificati nel gruppo catastale D

  • la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;
  • la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo.

per gli immobili diversi da quelli in categoria D

  • l'intero ammontare dell'imposta dovuta deve essere versato al Comune.

 

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020.

Chi deve pagare

Sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

 

Esenzioni

Oltre alle esenzioni disposte dalla normativa generale sull’IMU, l’art. 177, D.L. n. 34/2020 dispone l’esonero dal pagamento della rata d’acconto dell’IMU dovuta per il 2020 per i seguenti:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

 

Come pagare

Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (B357):

  • mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
  • mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU (conto corrente unico per tutti i comuni italiani).

Sul bollettino andranno inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:

  • CODICE FISCALE del soggetto che ha eseguito il versamento;
  • CODICE CATASTALE DEL COMUNE ove sono siti gli immobili (per Rimini è H294);
  • INFORMAZIONI ED IMPORTI indicati in relazione alle varie tipologie di immobili possedute.
    La società Poste Italiane S.p.A. provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso tutti gli uffici postali.

 

 

Codici Tributo F24

3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze

3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale

3914: Terreni – Quota Comune

3916: Aree fabbricabili – Quota Comune

3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune

3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)

3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)

 

PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

L'IMU, Imposta Municipale Propria, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati e aree fabbricabili in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) relativamente al versamento da effettuare allo Stato.

Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l'IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella su citata circolare. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):

  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria presso BANCO BPM SPA (codice BIC: BAPPIT21G27), intestato a Comune di Cagnano Varano, utilizzando il codice IBAN IT83M0503478310000000090001
  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC: BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.
  • L’importo deve essere al netto di qualsiasi spesa o commissione bancaria.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata cancellata l’esenzione prevista per la prima casa degli italiani residenti all’estero (iscritti AIRE) pensionati nei rispettivi paesi di residenza i quali sono tenuti pertanto al versamento dell’IMU per tutti gli immobili posseduti.

 

 

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comunecagnanovarano.fg.it ove è presente il software per il calcolo dell’IMU e stampa dei modelli F24 per il versamento.

 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile IMU

Aldo Curatolo





Ultimo aggiornamento 03/06/2020

 

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